Benefici prima casa: per i cittadini iscritti all’AIRE nessun obbligo di trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile

Con risposta a interpello n. 627 del 27 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come non sussista l’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune dove è situato l’immobile acquistato con i benefici prima casa nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino residente all’estero.

Nei fatti l’Istante, residente all’estero e iscritto all’AIRE, rendendo noto di avere nell’ordine: acquisito nel 2020 un immobile fruendo delle agevolazioni prima casa, rivenduto il 22 marzo 2021 detto immobile, riacquistato il giorno successivo altro immobile da destinare ad abitazione principale chiedendo nuovamente i benefici fiscali; chiedeva all’Ufficio chiarimenti in ordine all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui ha riacquistato la nuova abitazione.

Come ricordato dall’Agenzia, in base alla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, per il cittadino emigrato all’estero, già in sede del primo acquisto, l’agevolazione spetta a condizione che “l’immobile acquistato costituisca la ‘prima casa’ nel territorio italiano”. Al riguardo, come chiarito dalla circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, l’agevolazione compete a condizione che l’immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l’acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato (obbligo, come evidenziato dall’Amministrazione, che non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero).

L’Ufficio, in relazione alla fattispecie in esame, ha dunque ritenuto che, coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell’agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all’estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Infine come precisato dall’Agenzia la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto.