Con risposta ad interpello n. 499 del 21 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale nota come “Bonus Facciate”: in particolare aprendo alla possibilità per il condomino che avesse, previa delibera assembleare, sostenuto per intero le spese di beneficiare a pieno delle detrazioni fiscali previste.
Nei fatti l’Istante, rappresentando di essere proprietario di un appartamento sito in un condominio composto da tre unità immobiliari, chiedeva all’Ufficio se potesse essere legittimato a beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’ articolo 1, commi da 219 a 223, l. 160/2019 (c.d. Bonus Facciate) nel caso in cui, previa approvazione degli altri condomini, si fosse accollato per intero le spese inerenti ai lavori di rifacimento delle facciate.
L’Agenzia, dopo aver riepilogato gli aspetti normativi salienti per l’agevolazione in oggetto, ha ricordato come l’art. 1123 del codice civile, oltre a sancire un criterio legale (“in misura proporzionale al valore della proprietà”) di ripartizione delle spese condominiali, lasci espressamente aperta la possibilità ai comproprietari di utilizzare un criterio diverso nella suddivisione degli oneri purché approvato in sede di assemblea condominiale; disposizione quest’ultima, come evidenziato dall’Ufficio, valida anche per i cosiddetti ‘condomini minimi’.
Con riferimento al caso di specie l’Agenzia ha dunque chiarito come l’Istante possa sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, il tutto adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo al condomino stesso.