La corretta applicazione dell’articolo 109 TUIR comporta la deducibilità del costo regolarmente fatturato. Spetta a chi contesti tale deducibilità provare la non effettività dell’operazione

L’Ordinanza 20419 del 16 luglio 2021 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Catallozzi) si occupa delle regole generali sui componenti del reddito di impresa con riferimento all’acquisto con regolare fattura e alla effettività dell’operazione.

Nel caso specifico la società ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 2697 cod. civ., in quanto la CTR aveva posto a suo carico l’onere di dimostrare l’effettività della prestazione cui si riferisce il costo, anche se tale costo era regolarmente documentato dalla relativa fattura.

La Corte accoglie il ricorso, ricordando che, laddove il contribuente assolva l’onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’IVA, mediante la produzione delle fatture, grava sull’Amministrazione finanziaria che contesti l’esistenza dell’operazione dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione medesima e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima (cfr. Cass., n. 28246/2020; Cass. n. 26802/2020 ).

Pertanto per i Giudici della Sezione Tributaria «la Commissione regionale, nel ritenere che, pur in presenza di una fattura regolarmente emessa, fosse onere del destinatario che deduce il costo ivi esposto dimostrare l’effettività della relativa operazione, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto e della regola di ripartizione dell’onere della prova dal medesimo espressa».

La sentenza impugnata viene pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa viene rinviata in CTR in diversa composizione.