Bonus facciate anche per l’immobile posseduto in base ad un diritto di enfiteusi

Con risposta ad interpello n. 574 del 30 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche l’enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo dal punto di vista dell’ambito soggettivo ai fini dell’accesso alla disposizione agevolativa nota come ‘bonus facciate’.

Nei fatti l’Istante, un’associazione privata senza fine di lucro titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria con sede in un edificio occupato in base ad un diritto di enfiteusi, chiedeva all’Ufficio la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla normativa per fruire della disposizione agevolativa nota come ‘bonus facciate’ (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

L’Agenzia ha ricordato come i chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E.

In particolare la predetta circolare ha specificato che sono ammessi al “bonus facciate” le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa. Inoltre, sempre sotto il profilo soggettivo, ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere (in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento) o detenere (in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario) l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio.

L’Ufficio ha dunque precisato che il diritto di enfiteusi, essendo un diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del codice civile), costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso all’agevolazione in questione.