Computo del valore soglia per l’omesso versamento delle ritenute: si applica il criterio di cassa.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10424 depositata il 7 marzo 2018 (Pres. Fumo Rel. Ramacci) affrontano una questione sulla quale si era verificato un perdurante contrasto giurisprudenziale.

Si trattava di stabilire “Se, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo”.

Secondo le Sezioni Unite in effetti il riferimento normativo all’importo “superiore a euro 10.000 annui” potrebbe portare indifferentemente all’una o all’altra soluzione. Rilevano tuttavia che con la sentenza a S.U. n. 27641 del 28 maggio 2003 si era osservato che il legislatore ha inteso reprimere con la fattispecie di reato non tanto l’omesso versamento dei contributi quanto l’indebita appropriazione da parte del datore di lavoro di somme prelevate dalla retribuzione erogata al lavoratore.

L’obbligo di versamento delle ritenute scatta quindi al momento del pagamento della retribuzione. Ma è altrettanto vero che la condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre).

La conclusione quindi è quella per cui “l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo”.