Contraddittorio endoprocedimentale anche per gli accertamenti “a tavolino”.

Contraddittorio endoprocedimentale anche per gli accertamenti “a tavolino”.

Prosegue il filone delle sentenze di merito che, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, danno una lettura costituzionalmente orientata del principio del contraddittorio, anche in senso difforme rispetto a quanto asserito dalle Sezioni Unite nel dicembre 2015 (n. 24823).

Abbiamo messo in evidenza al riguardo la Sentenza della XXVII Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 2/27/2017 con la quale i Giudici meneghini si pongono in continuità con le precedenti sentenze 2013 e 2014 delle stesse Sezioni Unite, nonché con i criteri sanciti dalla Corte di Giustizia (sentenza Sopropè ed altre).

Secondo la CTR: l’inosservanza da parte dell’amministrazione del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, posto a garanzia del diritto di difesa del contribuente, determina la nullità dell’atto di accertamento emesso ante tempus anche in mancanza di un’espressa comminatoria, salvo che non ricorrano specifiche ragioni di urgenza che devono essere adeguatamente motivate. E ciò per qualsiasi atto di accertamento e per qualunque tributo, visto che ciò costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione dei diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso