“Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo” questo il principio di diritto ribadito con l’ordinanza n. 11694 del 5 maggio 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bisogni, Rel. Gori).
Nei fatti l’Ufficio emanava un avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali regionali per l’anno di imposta 2004, riprese disposte a seguito di accesso breve con richiesta di documenti presso lo studio del contribuente, commercialista. Nel corso dell’accesso istantaneo venivano acquisite copie di fatture e del Registro IVA acquisti e il giorno stesso veniva redatto un processo verbale delle operazioni compiute. A seguito del ricorso presentato dal contribuente la CTP riduceva le spese non deducibili alla luce della ulteriore documentazione prodotta in giudizio, ma respingeva i motivi di ricorso del contribuente denuncianti il mancato rispetto della l. n.212 del 2000 (Statuto del contribuente), per mancata notificazione del p.v.c. a conclusione delle operazioni ai fini del decorso del termine dilatorio di 60 giorni prodromico all’emissione dell’atto impositivo. La CTR confermava la decisione di prime cure, da qui il ricorso per Cassazione del contribuente.
Come ricordato dai Giudici di Legittimità il principio (desunto dal contribuente nell’occasione) secondo il quale sarebbe sempre necessaria la notifica di un processo verbale di constatazione anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento si pone in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte. La stessa infatti ha più volte affermato che “In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale redatto ai sensi dell’art.24 della I. n.4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art.12, comma 7, della I. n.212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un’ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12094/2019).
La Corte ha però accolto il ricorso del contribuente cassando la sentenza in esame, poiché nel caso di specie tra la data di rilascio del verbale a conclusione dell’accesso istantaneo (3 dicembre 2009) e la data di notifica dell’avviso di accertamento (17 dicembre 2009) non era decorso il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla legge, né era stata prospettata l’esistenza di ragioni di particolare urgenza che potessero consentire di derogare a tale termine.