Consulente che svolge attività di impresa: il corrispettivo non è assoggettato a ritenuta

Con risposta ad interpello n. 312 del 30/04/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non debbano assoggettarsi a ritenuta a titolo d’acconto le prestazioni di consulenza aziendale eseguite dal titolare di una ditta individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese.

Nei fatti la società istante, riferendo di aver conferito ad un consulente aziendale (munito di partita Iva e titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese) un incarico finalizzato allo svolgimento di un’attività di supporto strategico e commerciale in favore della medesima, chiedeva all’Amministrazione Finanziaria chiarimenti in merito alle modalità di tassazione dei compensi da corrispondere: nello specifico circa l’applicazione al momento del pagamento della ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento (ex artt. 23 e ss. d.P.R. 600/1973).

Nella soluzione prospettata il contribuente prevedeva di applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20% in quanto l’oggetto dell’attività era, a suo dire, un lavoro intellettuale svolto in qualità di libero professionista, sebbene lo stesso non fosse iscritto ad uno specifico ordine professionale.

Nel rendere il proprio parere l’Agenzia delle Entrate ha preso come riferimento la legge n. 4/2013 con la quale sono disciplinate le professioni non organizzate non appartenenti ad albo alcuno. In particolare, come ricordato dall’Ufficio, il legislatore nel disporre che una professione possa essere “esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente” (art. 1, comma 5, della predetta legge) ha inteso dare al soggetto (non tenuto all’iscrizione in specifici albi professionali) la libertà di poter scegliere le modalità con cui svolgere la propria attività.

Quindi qualora il professionista svolga la propria attività sotto forma di lavoratore autonomo diviene necessario applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta del 20% ai sensi dell’articolo 25 (D.P.R. 633/1972). Quando invece l’attività è svolta sotto forma di impresa l’importo della prestazione non va assoggettato alla ritenuta d’acconto. L’Agenzia dunque, nel caso di specie, ha confermato la non applicabilità della ritenuta sulle prestazioni di consulenza aziendale rese all’istante dal cliente, data l’iscrizione di quest’ultimo al Registro delle Imprese.