Esenzione ICI per coniugi non conviventi se è provata la separazione di fatto e/o se l’altro coniuge non ne ha fruito

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Sentenza 4 novembre 2020, n. 24538 (Pres. Chindemi, Rel. Cirese) ripercorre con molta chiarezza lo stato dell’arte in materia di agevolazioni ICI per l’abitazione principale con riferimento ai coniugi.

La Corte ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le “abitazioni principali”, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari (Cass., sez. 6-5, 21/06/2017, n. 15444, Rv. 645041 —01; Cass., sez. 5, 15/06/2010, n. 14389, Rv. 613715 – 01).

Trattandosi peraltro di norma agevolativa fiscale, è norma di stretta interpretazione e quindi non estensibile ai casi non espressamente previsti in quanto costituisce comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’ art. 53 Cost. Con riguardo al concetto di “abitazione principale” considerato dalla norma, va altresì considerato che la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. 5 n.14389/2010 in motivazione) ha richiamato quello tradizionale di “residenza della famiglia” desumibile dall’ art. 144, comma 1, c.c. ritenendo così legittima l’applicazione al primo dell’elaborazione giurisprudenziale propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale per “residenza della famiglia” deve intendersi il “luogo” di “ubicazione della casa coniugale” perché questo luogo “individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia”, “salvo che” “tale presunzione sia superata dalla prova” che lo spostamento… della propria dimora abituale sia stata causata dal “verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza”.

Pertanto, continuano i Giudici di Legittimità, occorre distinguere l’ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto “per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale” (per la differenziazione di tali ipotesi vedi Cass., sez. 6-5, 17/5/2018, n. 12050).

Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale” ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale. Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale” non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 15439/19).

In conclusione pare di poter dire che l’agevolazione spetta se c’è comprovata distinzione (per separazione di fatto come nella recentissima sentenza 3 novembre 2020 n. 24294 o per motivi di lavoro o altro) della dimora abituale dei coniugi. Spetta altresì se la residenza è distinta anagraficamene ma l’altro coniuge non ha fruito dell’esenzione o della riduzione dell’imposta per la prima casa in quanto in questo caso non si configura la situazione di “godere due volte dei benefici per l’abitazione principale”.