Con risposta a interpello n. 647 del primo ottobre 2021 le Entrate hanno fornito interessanti chiarimenti circa il trattamento fiscale (imposta sostitutiva al 12,5%) da applicare agli interessi e agli altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi quando corrisposti in favore di soggetti non residenti in Italia.
Nei fatti l’Istante, cittadino italiano residente in Irlanda e iscritto all’AIRE, titolare di buoni postali fruttiferi cointestati con soggetti residenti in Italia chiedeva all’Ufficio chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare al rimborso dei predetti titoli: in particolare circa l’esenzione dall’imposta sostitutiva del 12,5%.
Come noto ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR stabilisce che si considerano prodotti in Italia “i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”.
Come ricordato dall’Agenzia, in virtù di quanto sora descritto, gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane S.p.A. per conto dell’emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Tuttavia l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato d.lgs. 239/1996 prevede un regime di esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list). Per poter beneficiare del regime fiscale di esenzione, i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso un intermediario residente in Italia (o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente) abilitato, nonché presentare lo schema di autocertificazione previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 239/1996 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 12 dicembre 2001.
L’Ufficio ha però chiarito (riprendendo la circolare n. 306/E del 1996) che se i titoli sono cointestati a soggetti nei cui confronti si applicano regimi fiscali differenti, ad esempio, si tratti di un “nettista” (intendendosi per tale il soggetto che percepisce i proventi dei titoli in questione al netto del tributo per effetto dell’imposta sostitutiva) e di un soggetto non residente nei cui confronti sussistono le condizioni per fruire del regime di esenzione, non può applicarsi l’esclusione dall’imposta sostitutiva; dunque i soggetti che hanno emesso i titoli in parola sono tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva sull’intero ammontare dei proventi derivanti dai titoli cointestati.
Come confermato dall’Agenzia quindi per poter beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali è necessario che tutti i cointestatari dei buoni siano soggetti non residenti in un Paese white list per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari degli stessi e che questi ultimi siano stati depositati; presupposti non verificatisi nel caso di specie.