Con ordinanza n. 23268 del 23 ottobre 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Taddei) si è espressa in merito alla procedura di iscrizione ipotecaria su beni immobili ex art. 77 del dpr 602/1973 in riferimento ad una controversia sorta tra un contribuente ed il concessionario per la riscossione della provincia di Roma.
Come ricordato dalla Corte con l’ordinanza in questione già in precedenza le stesse Sezioni Unite avevano risolto i contrasti emersi nella giurisprudenza circa la necessità di preavvertire il contribuente dell’iscrizione dell’ipoteca trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare con la sentenza n. 19667/2014 veniva affermato l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente l’avvio del procedimento di iscrizione ipotecaria su beni immobili (art. 77 dpr 602/1973 ratione temporis) e la contemporanea concessione di un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. La celebre massima delle Sezioni Unite del settembre 2014 (e la gemella 19668/2014), specifiche sul tema, non risulterebbero dunque, per la giurisprudenza consolidata di Legittimità, essere state riviste o superate dalle successive sentenze (tra tutte SS.UU. n. 24823 del 9 dicembre 2015) in tema di contraddittorio endoprocedimentale preventivo.
I giudici di legittimità, riprendendo il citato orientamento giurisprudenziale, hanno dunque ritenuto che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento (garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea) fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.
Nei fatti la CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso di un contribuente avverso una serie di cartelle esattoriali annullando solo quelle per le quali mancava la prova della regolare notifica e la relativa iscrizione ipotecaria. La CTR Lazio respingeva invece l’appello del contribuente in particolare riscontrando l’idoneità della prova fornita dal concessionario circa la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali in contestazione e avendo ritenuto che l’ipoteca prevista dall’art. 77 del DPR n.602/73, potesse essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo DPR, prescritta nel caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
La Corte, accolto il ricorso del contribuente e annullata l’iscrizione ipotecaria, ha riaffermato il consolidato principio di diritto secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia”.