Mancata impugnazione della cartella di pagamento: nessuna “conversione” del termine breve di prescrizione nel termine ordinario. Ma solo quando il termine breve è previsto. Negli altri casi (imposte dirette, per esempio) vale il termine ordinario

La Sezione Tributaria della della Corte di Cassazione nella Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17123 (Pres. Zoso, Rel. Mondini), torna sul termine di prescrizione dei tributi definitivamente accertati.

Lo fa in primo luogo richiamando la Sentenza delle Sezioni Unite, citata dal contribuente ed interpretata, a giudizio della Corte, non in modo del tutto corretto dalla CTR. La predetta sentenza, vale la pena ricordarlo, aveva enunciato i seguenti principi di diritto:

1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;

2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Partendo da ciò la Corte ricorda come le Sezioni Unite abbiano quindi negato l’idea di una conversione del della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (si parlava di contributi, quindi quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. che si avrebbe solo con una sentenza passata in giudicato.

Questo però solo quando è fissato il termine breve, come nel caso dei contributi, delle sanzioni, degli interessi.

Per quanto concerne le imposte dirette, Irpef Iva e Irap,le stesse, come hanno stabilito altre pronunce della Corte (cfr Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass, 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art 2946 cc , non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 1° comma nr. 4) cc. per « tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.