Tassazione separata per le prestazioni di lavoro dipendente erogate in anni successivi a quello di competenza quando il ritardo sia dovuto a cause di natura giuridica

Con risposta ad interpello n. 408 del 16 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale da imputare alle somme liquidate al personale dipendente in occasione di prestazioni lavorative maturate in anni precedenti a quello dell’effettiva erogazione.

Nei fatti l’Amministrazione istante riferiva all’Ufficio di poter provvedere soltanto nel 2021 al pagamento degli emolumenti al personale per alcune prestazioni eseguite nel secondo semestre del 2020. Ritardo dovuto al processo di trasferimento (effettivo solo nell’anno successivo a quello di competenza) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Amministrazione istante delle somme introitate sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Una volta divenuto quantificabile, lo stanziamento delle risorse da parte dell’Amministrazione ai propri dipendenti avveniva a seguito dell’emanazione di un decreto direttoriale interno. Con ciò l’Amministrazione istante chiedeva all’Agenzia di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile alle somme che sono liquidate al personale per le prestazioni maturate nell’anno precedente.

L’Amministrazione ha dapprima menzionato il principio di cassa in base al quale secondo l’art. 51 del TUIR, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

Del resto, come ricordato dall’Ufficio, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del suddetto criterio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).

In altri termini possa trovare applicazione la tassazione separata per i redditi di lavoro dipendente, è necessario: a) che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa; b) che detto ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti ovvero sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti oppure non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti. Diversamente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, oppure qualora la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

L’Agenzia ha pertanto riconosciuto come nel caso in esame la retribuzione incentivante debba essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir stante la “causa giuridica” (l’emanazione del decreto direttoriale dell’Amministrazione istante) da attribuire al ritardo nella corresponsione degli emolumenti che sarebbe intervenuta l’anno successivo a quello di maturazione.