Notifica al contribuente non reperito all’indirizzo di residenza.

Notifica al contribuente non reperito all’indirizzo di residenza.

L’Ordinanza 6244 del 10 marzo 2017 della Sesta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida) si occupa del caso di una contribuente non reperita dal messo notificatore all’indirizzo di residenza, per aver all’epoca dimorato in altro luogo a titolo temporaneo.

Il messo, non avendo trovato la contribuente nel luogo di residenza, aveva proceduto all’affissione dell’atto presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. Ciò tuttavia senza espletare i necessari accertamenti anagrafici nel comune dove è situato il domicilio fiscale.

La ricorrente Agenzia delle Entrate afferma la regolarità della notifica e di conseguenza la definitività dell’atto di accertamento.

La Corte ricorda invece come la notificazione degli avvisi e degli atti tributari vada effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va eseguita secondo la disciplina di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto. Ma a tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il detto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (tra altre, Cass. nn. 14030 2011, 16696 del 2013, 24260 del 2014, 8630 del 2015).