Ribadita l’applicabilità del cumulo giuridico per le sanzioni a carico degli intermediari.

Ci eravamo occupati qualche mese fa della sentenza 24 marzo 2017, n. 7661 della Corte di Cassazione relativa al caso di un omesso invio tempestivo per  un certo numero di dichiarazioni fiscali, vedendosi recapitare una sanzione di quasi 45.000 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso si ripropone in termini più o meno uguali relativamente all’ordinanza 15 novembre 2017, n. 27059 della quinta sezione (Pres. Chindemi, Rel. Fasano) riguardando stavolta una società di servizi. E ancora l’Agenzia delle Entrate, che ha promosso il ricorso per Cassazione, insiste nel non ritenere applicabile il cumulo previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997. Nel ricorso l’Agenzia lamenta che i giudici di appello avrebbero errato nell’affermare che la fattispecie in esame rientrerebbe nella ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 12, ritenuta “compatibile” con la disciplina propria dei soggetti intermediari, atteso che il cumulo giuridico presuppone la possibilità di distinguere le violazioni “sostanziali” da quelle “formali”, mentre con particolare riferimento alla posizione dell’intermediario fiscale non è possibile applicare la distinzione tra violazioni “formali” e violazioni “sostanziali”. Tale distinzione infatti afferisce al rapporto giuridico di imposta ed appare pertanto prospettabile solo con riferimento al contribuente e non con riferimento all’intermediario fiscale, il quale non assume alcun obbligo solidale nel rapporto di imposta e che, pertanto, non può commettere violazioni sostanziali nel senso sopra precisato.

La Corte è di contrario avviso.

Al riguardo precisa infatti come in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel caso di plurimi “files” di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario, in forza del principio del “favor rei” non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997» (Cass. n. 4458 del 2017).

Il nuovo comma 7 bis dell’art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006 prevede che: “L’adozione dei provvedimenti sanzionatori… di competenza dell’Agenzia delle entrate…..è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472…, ad eccezione del comma 2 dell’art. 16”. Il rinvio ai principi generali recati dal d.lgs. n. 472 del 1997, con l’unica esclusione della preventiva notifica dell’atto di contestazione previsto dal comma 2 dell’art. 16 di tale decreto, comporta che nella determinazione della sanzione in parola debba trovare applicazione anche il principio del “favor rei” di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. La norma da ultimo citata stabilisce che : “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Ne consegue che ove uno dei soggetti indicati nel d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 3, comma 3, incorra in più violazioni del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 7 bis (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione il d.lgs. n. 472 del 1997 art. 12.

La questione giuridica si chiude qui.

Varrebbe forse la pena di analizzare il rapporto tra Agenzia delle Entrate e “intermediari” (termine orribile, ma entrato purtroppo nell’uso comune). Rapporto nel quale questi ultimi per pochi spiccioli o addirittura gratis inseriscono valanghe di dati negli archivi dell’Erario. Dati che sono la base per tutti i tipi di liquidazioni e per molti generi di accertamento. Dati che assicurano un argine contro evasione e operazioni di carattere fraudolento. Ci si aspetterebbe un atteggiamento collaborativo e di maggior rispetto da parte di chi svolge l’attività di contrasto all’evasione nel contesto di un pubblico servizio. E non crediamo che sia molto opportuno continuare con questo atteggiamento persecutorio da parte dell’Agenzia nei confronti di chi con essa collabora nella maniera più ampia. Fortuna che almeno in questo caso i Giudici hanno riportato un minimo di equilibrio…