Cassazione: stop all’accertamento integrativo se i documenti erano già reperibili
Con l’ordinanza n. 6595 del 19 marzo 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Trinci) ha fissato un limite rigoroso all’esercizio del potere di accertamento integrativo. I giudici hanno stabilito che è illegittimo l’invio di un secondo avviso di accertamento basato su fatture che i verificatori avrebbero potuto acquisire già durante la prima ispezione con l’ordinaria diligenza.
Il caso specifico riguardava il recupero dell’IVA su una fattura di una “società cartiera”, inizialmente non contestata nonostante la verifica fosse relativa alla medesima annualità d’imposta.
Secondo la sezione tributaria, l’integrazione della pretesa fiscale non può derivare da una libera scelta o da un semplice “ripensamento” dell’Amministrazione, ma deve fondarsi esclusivamente sulla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi. Viene così consolidata una presunzione relativa di conoscibilità: si presume che gli organi ispettivi, effettuando una verifica su un fornitore fittizio, abbiano accesso a tutta la documentazione contabile di quel periodo. Pertanto, il rinvenimento postumo di un documento già presente negli archivi ispezionati non costituisce di per sé un fatto nuovo.
Per superare tale presunzione, l’onere della prova ricade interamente sull’ente impositore, che deve dimostrare come la mancata conoscenza originaria sia dipesa da cause oggettive — come l’occultamento dei documenti da parte del contribuente — e non da una negligenza istruttoria o da difetti di coordinamento interno tra uffici. In assenza di tali prove, il secondo atto impositivo è nullo per violazione del principio di unitarietà e globalità dell’azione accertativa.
