Trasformazione da associazione a STP: via libera alla riattribuzione delle ritenute residue

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 85/2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione delle ritenute d’acconto nel passaggio da associazione professionale a Società tra Professionisti (STP) costituita in forma di S.r.l..

Il caso esaminato riguarda uno studio associato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ha optato per la trasformazione in STP, comportando il mutamento della natura del reddito prodotto: da lavoro autonomo a reddito d’impresa.

Il fulcro del quesito riguarda la possibilità per i soci di riattribuire allo studio le ritenute d’acconto eccedenti il proprio debito IRPEF, maturate nel periodo d’imposta precedente alla trasformazione (2025), e la successiva facoltà per la neonata STP di utilizzare tali crediti in compensazione. L’Agenzia, richiamando il nuovo articolo 177-bis del TUIR, conferma che le operazioni di riorganizzazione degli studi professionali godono del regime di neutralità fiscale. Tale principio di continuità è supportato anche dall’articolo 2498 del Codice Civile, secondo cui l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi del soggetto originario.

L’Amministrazione finanziaria ha dunque validato la soluzione proposta dal contribuente, specificando che i soci, dopo aver scomputato le ritenute dal proprio debito d’imposta nel modello Redditi PF 2026, possono espressamente acconsentire alla riattribuzione dell’eccedenza a favore dell’associazione. Quest’ultima indicherà il credito nell’ultima dichiarazione utile (modello SP 2026 per l’anno 2025). La STP subentra quindi nella titolarità del credito così formatosi e potrà utilizzarlo regolarmente in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altre imposte e contributi, avvalendosi del codice tributo 6830. Resta inteso che la neutralità dell’operazione è condizionata alla corretta compilazione del prospetto di riconciliazione in dichiarazione dei redditi, atto a dare evidenza dei valori fiscalmente riconosciuti nel passaggio tra i due regimi.