CPB: l’acquisto d’azienda non interrompe il concordato per l’imprenditore individuale

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di un’azienda da parte di un imprenditore individuale non integra la causa di cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. n. 13/2024.

Il caso di specie

Un agente di commercio, già aderente al CPB per il biennio 2025-2026, intendeva acquisire un’azienda operante nel settore dell’elaborazione dati al fine di internalizzare servizi precedentemente gestiti in outsourcing. Il quesito mirava a stabilire se tale operazione potesse configurare una causa di decadenza anticipata dal regime concordatario.

L’interpretazione dell’Agenzia

L’Amministrazione Finanziaria, richiamando anche la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, ha fornito un’interpretazione strettamente letterale della norma:

  • Ambito soggettivo: La causa di cessazione ex lett. b-ter) si riferisce esclusivamente a operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) realizzate da società o enti, ovvero a modifiche della compagine sociale per le società di persone.
  • Esclusione per le ditte individuali: La norma non estende esplicitamente il suo ambito applicativo all’imprenditore individuale. Pertanto, l’acquisto di un complesso aziendale da parte di quest’ultimo non comporta l’efficacia interruttiva del concordato.

Conclusioni e cautele

Il parere conferma la tenuta del CPB per l’intero biennio di vigenza nonostante l’espansione della struttura produttiva dell’istante. Tuttavia, l’Agenzia precisa che tale valutazione riguarda esclusivamente la fattispecie esaminata e non pregiudica l’analisi dei requisiti per un eventuale rinnovo del concordato per i periodi successivi, per i quali restano ferme le indicazioni delle Circolari n. 18/E del 2024 e n. 9/E del 2025.