Personale all’estero senza stabile organizzazione: l’Agenzia conferma la deduzione IRAP
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 95 del 1° aprile 2026, ha fornito un importante chiarimento sulla deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro per i dipendenti assunti in Italia ma operanti stabilmente all’estero. Il caso riguardava una società di capitali italiana che, pur non disponendo di alcuna stabile organizzazione fuori dai confini nazionali, impiegava personale con contratto a tempo indeterminato in diversi Paesi UE ed extra-UE per l’erogazione di servizi informatici.
Il dubbio interpretativo nasceva dal timore che l’assenza fisica del lavoratore dal territorio dello Stato potesse precludere l’agevolazione.
L’Amministrazione finanziaria ha invece confermato che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, l’intero valore della produzione netta generato dall’impresa si considera realizzato in Italia e viene integralmente attratto a tassazione nel territorio nazionale. Di conseguenza, non trovando applicazione i criteri di ripartizione territoriale basati sulle retribuzioni previsti dall’articolo 12 del decreto IRAP, la base imponibile va determinata secondo le regole ordinarie di cui agli articoli 5 e 11.
Ne consegue che il costo complessivo del personale a tempo indeterminato risulta pienamente deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del D.lgs. n. 446/1997, indipendentemente dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa.
Tale conclusione appare coerente con la ratio della norma, volta a razionalizzare e semplificare il tributo regionale, elevando la deduzione del lavoro dipendente a rango di disposizione generale. Resta inteso, come precisato dall’Agenzia, che la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto del principio generale di inerenza: il costo deve essere effettivamente riferibile all’attività d’impresa volta alla produzione di ricavi imponibili in Italia.
