Dallo schema di atto all’avviso definitivo: il cambio di contestazione rende nullo l’accertamento
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (Sez. 13) con sentenza n. 2613 del 29 giugno 2026 (Pres. Rel. Faranda) ha annullato due avvisi di accertamento IVA e IRAP 2019‑2020 emessi nei confronti di un’impresa edile che si avvaleva di oltre 140 subappaltatori per le lavorazioni di cantiere.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver inizialmente contestato l’indeducibilità dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti per carenza di contratti e prove di pagamento, ha rimodulato la pretesa, riqualificando in sede di avviso i contratti di subappalto come somministrazione illecita di manodopera, con conseguente indetraibilità IVA e indeducibilità IRAP dei costi quali costi del personale.
Il Collegio ha rilevato che tale mutamento integra una contestazione nuova, fondata su presupposti di fatto e difese completamente diverse, mai sottoposta a contraddittorio preventivo nonostante l’obbligo sancito dall’art. 6‑bis L. 212/2000, di particolare rilievo per i tributi armonizzati come l’IVA. Richiamando l’orientamento di Cassazione sul divieto di modificare in giudizio le ragioni dell’atto impositivo (mutatio libelli) e la recente Ord. n. 24881/09.09.2025, la Corte ha ritenuto violato il diritto di difesa del contribuente e i principi di buon andamento e leale collaborazione, accogliendo il ricorso e assorbendo le censure di merito sulla genuinità degli appalti e sulla buona fede ai fini IVA.
La decisione conferma l’esigenza, per gli Uffici, di mantenere coerenza tra schema di atto e avviso definitivo e, per i contribuenti, di presidiare con attenzione il contraddittorio endoprocedimentale quale terreno decisivo di difesa, specie nei settori ad alto rischio (edilizia, subappalti, somministrazione di manodopera).
