Trust estero trasparente: il reddito si determina secondo le regole dello Stato di residenza del trust
Con la Risposta n. 165/2026, l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sul regime fiscale applicabile ai trust esteri trasparenti con beneficiari residenti in Italia, affrontando un caso di particolare complessità che coinvolge un trust californiano costituito nel 2006 e successivamente articolato in due trust derivati a seguito del decesso di uno dei disponenti.
Il quesito della contribuente riguardava le modalità di determinazione del reddito imputabile per trasparenza a partire dal 20 maggio 2025, data di decesso della disponente superstite, momento dal quale i trust derivati cessano di essere fiscalmente interposti e divengono trasparenti in capo ai beneficiari individuati. Su questo punto l’Amministrazione, pur assumendo acriticamente la qualificazione prospettata dall’istante, ribadisce con fermezza il principio già espresso nella circolare n. 34/E del 2022: ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre fare riferimento alle regole fiscali dello Stato in cui il trust è stabilito, ovvero, nel caso di specie, gli Stati Uniti.
L’Agenzia esclude inoltre l’applicabilità dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR — la presunzione relativa che qualifica come reddito l’intero ammontare percepito quando non sia distinguibile la componente patrimoniale da quella reddituale — in quanto tale norma opera in linea di principio per i soli trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, categoria alla quale il trust californiano non appartiene.
Ne consegue che la tesi dell’istante, volta ad applicare i criteri italiani di determinazione del reddito con valorizzazione del patrimonio al momento del decesso della disponente per neutralizzare una potenziale doppia imposizione, non trova accoglimento. Dal periodo d’imposta 2025 la beneficiaria residente è tenuta agli adempimenti dichiarativi per trasparenza, nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE sulle attività estere detenute tramite il trust.
