Errori dichiarativi a sfavore del contribuente: difesa possibile anche in giudizio
Con l’ordinanza n. 24989 del 4 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato un principio di particolare rilievo: il contribuente può far valere nel giudizio tributario gli errori o le omissioni commessi nella dichiarazione dei redditi a proprio danno, anche senza avere presentato una dichiarazione integrativa, quando ciò serve a contrastare una maggiore pretesa fiscale. Richiamando le Sezioni Unite n. 13378/2016 e l’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, la Corte ha ritenuto utilizzabili, nel caso esaminato, l’omessa deduzione di interessi passivi riportabili per € 177.677 e della deduzione ACE prevista dall’art. 1 del D.L. 201/2011, ai fini della riduzione dell’imponibile accertato. Respinto anche il motivo sull’omessa pronuncia: la CTR Campania aveva fondato la decisione sia sul difetto di motivazione dell’atto sia sulla deducibilità dei costi.
Cosa cambia per il contribuente?
- Gli errori dichiarativi sfavorevoli possono essere eccepiti in giudizio per ridurre o neutralizzare l’accertamento.
- La dichiarazione integrativa non è condizione necessaria per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione.
- Resta essenziale documentare puntualmente l’errore e il relativo effetto sull’imposta dovuta.
