Spese di ricovero in RSA nel welfare aziendale: chiarimenti sulla non imponibilità
La recente risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026 offre un importante chiarimento operativo sul trattamento fiscale dei piani di welfare aziendale che rimborsano le spese di ricovero in RSA per i familiari dei dipendenti, alla luce delle modifiche all’articolo 12 del TUIR introdotte dal d.lgs. 192/2025 e poi corrette dal d.lgs. 148/2026.
In via generale, l’articolo 51, comma 1, del TUIR consacra il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, includendo nel perimetro impositivo anche beni, servizi e opere forniti dal datore di lavoro. Le fattispecie di welfare rilevanti operano come deroghe qualificate a tale principio e, in particolare, la lettera f‑ter) del comma 2 esclude da imposizione le somme e prestazioni erogate alla generalità o a categorie di dipendenti per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 TUIR.
Il nodo interpretativo si è concentrato sulla nozione di “familiare”: il comma 4‑ter dell’articolo 12 è stato inizialmente modificato dal d.lgs. 192/2025, introducendo per il 2025 il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria per gli “altri familiari” di cui all’articolo 433 c.c., con impatto diretto sull’accesso alle agevolazioni di welfare. Tale impostazione, come evidenziato anche dagli atti parlamentari, avrebbe comportato l’esclusione retroattiva dai piani 2025 dei familiari non conviventi, generando rilevanti criticità applicative. Il d.lgs. 148/2026 ha quindi “ri‑allineato” la disciplina, ripristinando sostanzialmente il quadro previgente al 31 dicembre 2024 e circoscrivendo la verifica congiunta di convivenza e limiti di reddito ai soli “altri familiari” quando la norma fiscale richiede espressamente la condizione di familiare fiscalmente a carico.
Quando invece le disposizioni, come l’articolo 51, comma 2, lett. f‑ter), si limitano a richiamare i familiari di cui all’articolo 12 senza ulteriori condizioni, il riferimento torna ad abbracciare anche i soggetti di cui all’articolo 433 c.c. senza necessità di convivenza. Da qui la conclusione, di grande rilievo pratico: a decorrere dal periodo d’imposta 2025, per effetto dell’applicazione retroattiva del nuovo comma 4‑ter, i rimborsi di spese RSA in favore della madre non convivente del lavoratore, erogati in attuazione di piani di welfare conformi alla lettera f‑ter), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
