La Corte di Giustizia UE si pronuncia ancora per il superamento del formalismo documentale

Il tema è analizzato in un articolo su “IlSole 24 Ore” del 23 gennaio 2026.

L’art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, in vigore dal 1° gennaio 2020, definisce i documenti necessari per provare il trasporto intracomunitario di beni e applicare l’esenzione IVA. Stabilisce presunzioni di avvio del trasporto per venditore o acquirente, richiedendo specifici documenti (es. CMR firmato, polizze, fatture) da operatori indipendenti.

La norma mira a uniformare il regime probatorio nell’UE, ma non preclude agli Stati membri l’applicazione di prassi nazionali più flessibili.

Gli Uffici hanno tipicamente una visione rigida dell’articolo 45 bis del Regolamento 282/2011. La regola appare di fatto come un “recinto” invalicabile: o il contribuente possiede esattamente i set di documenti richiesti, oppure l’agevolazione IVA sulle cessioni intracomunitarie rischia di essere sistematicamente negata.

La Corte di Giustizia, con il procedimento C-639/24 del 13 novembre 2025, ha invece chiarito che l’articolo 45 bis serve esclusivamente a garantire una “zona di sicurezza” (presunzione legale) al contribuente. Se hai quei documenti, il Fisco deve presumere che la merce sia partita. Tuttavia, se non li hai, non scatta automaticamente la colpevolezza. Il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la verità dei fatti con altri mezzi, poiché la presunzione regolamentare è solo uno degli strumenti di prova possibili, non l’unico.

Questa decisione trasforma radicalmente l’attività di accertamento. Gli uffici finanziari non possono più limitarsi a una verifica “da checklist”, dove la mancanza di una firma o di un documento specifico porta alla sanzione. Ora grava sulle autorità l’obbligo di adottare un approccio sostanziale. Ciò significa che, davanti a qualsiasi elemento probatorio fornito dal contribuente — che si tratti di contratti, conferme d’ordine, documentazione bancaria o comunicazioni commerciali — il Fisco deve compiere uno sforzo analitico per ricostruire l’operazione.

In altre parole, se la realtà economica dimostra inequivocabilmente che i beni sono stati trasferiti da uno Stato membro all’altro, l’esenzione IVA deve essere concessa. La sostanza dell’operazione prevale sulla forma del documento.

Il diniego dell’esenzione IVA non può più essere utilizzato come una sanzione impropria per una gestione documentale imperfetta. La Corte sottolinea che l’obiettivo del sistema IVA è tassare il consumo dove esso avviene realmente. Se il consumo avviene in un altro Stato UE, l’esenzione nel Paese di origine è un diritto che non può essere cancellato da una semplice lacuna burocratica, a meno che non ci sia il sospetto di frode.

Questo orientamento protegge il commercio transfrontaliero, evitando che oneri amministrativi troppo gravosi diventino barriere alla libera circolazione delle merci. Per le imprese, questo significa che la “prova del trasporto” diventa un concetto aperto, dove la coerenza complessiva dei documenti conta più dell’aderenza a uno schema rigido e predefinito.