Nulla la cartella emessa senza atto di riliquidazione ex art. 68 D.lgs. 546/92: il primato della sentenza sull’atto impositivo.

“In tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all’obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di “impugnazione-merito”, li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall’Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l’obbligazione tributaria non è esigibile”.

Questo quanto ribadito con ordinanza n. 228 (Pres. Di Marzio, Rel. Bianchi) del 4 gennaio 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

La vicenda nasce da un avviso di accertamento IVA. Dopo un primo grado favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con una sentenza del 2016, aveva confermato solo parzialmente la pretesa del Fisco, ordinando all’Agenzia delle Entrate di rideterminare l’imposta dovuta. L’Agenzia, anziché emettere un nuovo atto di liquidazione, procedeva ad iscrivere direttamente a ruolo una cifra ingente (oltre 1,3 milioni di euro) ed emettere la cartella di pagamento.

Come noto il primo comma dell’art. 68 del D. Lgs 546/1992 dispone che “1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; c-bis. per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione”.

A tal proposito la Suprema Corte ha ricordato che “È allora chiaro perché l’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, nel contemperare la ratio di evitare che la riscossione dei tributi sia ritardata da ricorsi dilatori o comunque infondati e l’inopportunità di riscuotere integralmente una pretesa controversa, faccia espresso riferimento, al comma 1, lett. c), ad un “ammontare determinato”. Richiedendo, infatti, che la sentenza tributaria di secondo grado determini l’ammontare dovuto dal contribuente, il legislatore intende scongiurare l’immediata esigibilità di imposte controverse ed illiquide”.

I Giudici accolto il ricorso hanno quindi evidenziato che l’iscrizione a ruolo, con la conseguente emissione della relativa cartella di pagamento, è avvenuta sulla base di un atto (l’originario avviso di accertamento) che è venuto meno nella parte in cui è stato sostituito dalla sentenza della CTR; tale pronuncia, tuttavia, non ha determinato il tributo, né ha acquisito l’autorità di cosa giudicata, ragione per cui “senza un atto di liquidazione del tributo autonomamente impugnabile (cfr. art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992), il contribuente è stato privato di un necessario passaggio preliminare rispetto alla formazione del ruolo esattoriale”.