Sempre emendabile in giudizio l’errore dichiarativo in danno del contribuente.
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, seguita sul punto dal legislatore tributario che ha novellato il comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, a prescindere da qualsiasi dichiarazione integrativa in bonam partem, è sempre ammessa la contestazione in giudizio di riprese fiscali fondate su errori dichiarativi che abbiano inciso, a danno del contribuente, sull’ammontare del debito d’imposta (cfr. l’ultimo periodo del comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. citato, novellato dall’art. 5, comma 1, lett. a, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016)”.
Questo quanto ribadito con Ordinanza 7358 del 26 marzo 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. Napolitano).
Il principio conferma l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite nel 2016 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016) secondo cui è sempre possibile contestare in giudizio pretese fiscali fondate su errori dichiarativi anche in assenza di una dichiarazione integrativa, laddove tali errori abbiano inciso in danno del contribuente determinando un indebito maggior debito d’imposta.
Nel caso esaminato, il contribuente aveva erroneamente dichiarato utili non percepiti per l’anno 2014 e, accortosi dell’errore nel 2017, aveva presentato nel febbraio 2018 una dichiarazione integrativa corredata da documentazione bancaria a supporto; nonostante ciò, gli veniva notificata una cartella di pagamento per IRPEF non versata e i giudici di merito rigettavano il ricorso senza considerare adeguatamente l’integrativa.
La Cassazione ha ribadito il principio per cui il contribuente può sempre difendersi in sede contenziosa da pretese basate su errori dichiarativi a lui sfavorevoli, “a prescindere da qualsiasi dichiarazione integrativa”, in quanto il sistema deve rispettare il principio di capacità contributiva ed evitare la tassazione di redditi inesistenti.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e realizza un bilanciamento tra l’esigenza di certezza delle dichiarazioni fiscali e la tutela del contribuente.
