Trust esteri sotto osservazione: rileva il controllo sostanziale del beneficiario

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 81 del 18 marzo 2026, torna sul tema della qualificazione fiscale dei trust esteri, in particolare analizzando il caso di un trust statunitense disciplinato dalla legge del Delaware e qualificato, secondo il diritto USA, come soggetto autonomo d’imposta.

L’istanza riguarda una beneficiaria non residente che intende trasferire la residenza fiscale in Italia e chiede chiarimenti sia sulla natura “non interposta” del trust sia sugli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale. L’Amministrazione finanziaria, richiamando la prassi consolidata in materia, ribadisce che ai fini fiscali italiani è determinante verificare l’effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente e l’autonomia gestionale del trustee.

Nel caso specifico, nonostante alcune modifiche formali introdotte nell’atto istitutivo, l’Agenzia rileva come la beneficiaria mantenga un significativo potere di influenza, in particolare attraverso la possibilità di incidere sulla destinazione finale del patrimonio mediante atti dispositivi quali testamento o strumenti fiduciari.

Tale elemento è secondo l’Ufficio sufficiente a configurare una limitazione sostanziale dei poteri del trustee, il cui operato risulta di fatto condizionato. Ne consegue che il trust viene qualificato come “interposto”, con conseguente imputazione dei redditi direttamente in capo alla beneficiaria una volta acquisita la residenza fiscale in Italia. Sul piano degli adempimenti, ciò comporta l’obbligo di dichiarare i redditi prodotti dal trust, nonché di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale e al pagamento di IVIE e IVAFE sulle attività estere.

La risposta conferma un orientamento rigoroso dell’Agenzia, volto a valorizzare la sostanza economica e l’effettiva autonomia del trust rispetto a elementi meramente formali.