Regime Speciale Impatriati: si perde il beneficio al 90% in caso di trasferimento fuori dalle regioni agevolate.

Con la risposta a interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati, con particolare riferimento agli effetti del trasferimento della residenza tra regioni nel corso del quinquennio agevolato.

Il caso esaminato riguarda un contribuente rientrato in Italia nel 2023 e inizialmente residente in Puglia, regione che consente l’accesso all’agevolazione rafforzata con tassazione del 10% del reddito. Successivamente, per motivi lavorativi, lo stesso ha trasferito la residenza nel Lazio, regione non inclusa tra quelle agevolate.

L’Agenzia richiama il quadro normativo e di prassi, in particolare l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e la Circolare 33/E/2020, ribadendo che la fruizione dell’agevolazione maggiorata al 90% è subordinata alla permanenza della residenza in una delle regioni del Mezzogiorno per l’intero periodo di fruizione. Il venir meno di tale requisito per l’Ufficio comporterebbe la perdita del beneficio rafforzato, in coerenza con la finalità della norma di incentivare la permanenza dei lavoratori in specifiche aree del Paese.

Tuttavia, come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, la perdita del regime al 90% non determina la fuoriuscita dal regime impatriati: resta infatti possibile applicare l’agevolazione ordinaria con abbattimento del 70% dell’imponibile per il periodo residuo.

La risposta conferma quindi un’interpretazione rigorosa della disciplina da parte dell’Ufficio, sottolineando la centralità del requisito territoriale e l’esigenza di un attento monitoraggio della residenza anagrafica ai fini della corretta applicazione del regime agevolativo.