Trust estero “trasparente”: niente IVAFE se il beneficiario residente non detiene direttamente i prodotti finanziari.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 84 del 25 marzo 2026, chiarisce che non è dovuta IVAFE in capo al beneficiario residente di un trust estero “trasparente” quando questi non detiene direttamente le attività finanziarie.

Il caso riguarda un trust irrevocabile statunitense, gestito da un trustee indipendente, che investe in strumenti finanziari esteri, in cui il beneficiario italiano ha diritto esclusivamente ai redditi prodotti, senza alcun potere di gestione, disposizione o influenza, né diritti sul capitale.

L’Agenzia ribadisce che il presupposto dell’IVAFE è la proprietà o detenzione delle attività finanziarie estere (decreto­ legge 6 dicembre 2011, n. 201) e, richiamando la propria prassi sul tema, conferma che i beneficiari privi di diritti reali o disponibilità sui beni non sono soggetti all’imposta (circolare n. 34/E del 22 ottobre 2022).

Nel caso specifico risultano determinanti l’assenza di un rapporto diretto tra beneficiario e investimenti, la titolarità esclusiva in capo al trustee e il fatto che il beneficiario non impiega capitali propri né sopporta il rischio degli investimenti, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di versamento IVAFE.

In conclusione, l’Ufficio ha chiarito che nel caso di specie il beneficiario residente “titolare esclusivamente del diritto a percepire i redditi del trust e non detentore, a qualunque titolo, dei prodotti finanziari e degli altri investimenti intestati al trustee, non è tenuto al versamento dell’IVAFE con riferimento a tali attività”.