Autotutela tributaria: la Corte Costituzionale la ritiene facoltativa.

Un percorso asintotico quello che la Corte Costituzionale compie nella parte motiva della Sentenza 181/2017 depositata il 13 luglio scorso, con la quale viene dichiarata la manifesta infondatezza della questione posta in relazione all’articolo 19 del D.Lgs. 546/92 dalla ordinanza del 1° luglio 2016 della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva ipotizzato la violazione degli articoli 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione. Nel senso che la Corte si avvicina molto, nel proprio ragionamento, ai principi invocati ed in particolare a quelli di uguaglianza, di capacità contributiva e di buona amministrazione. Se ne allontana poi improvvisamente valorizzando l’elemento correlato alla stabilità dei rapporti.

In sintesi la questione poggia sulla non impugnabilità del diniego di autotutela come rimedio per il contribuente e/o sulla non impugnabilità del silenzio sulla istanza di revisione di un atto ritenuto illegittimo e/o infondato.

Il passaggio cruciale della motivazione ci pare il seguente:

“Certamente, l’apprezzamento discrezionale operato in sede di autotutela tributaria presenta tratti particolari per la forza che assume, nel suo contesto, l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi. L’annullamento d’ufficio di atti inoppugnabili per vizi “sostanziali”, cioè che hanno condotto l’amministrazione a percepire somme non dovute, tende infatti a soddisfare ipso jure l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, che si può considerare una sintesi tra l’interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contributiva, tutelati dall’art. 53, primo comma, Cost. Queste peculiarità contribuiscono a spiegare anche taluni aspetti della disciplina positiva dell’autotutela tributaria, come ad esempio il compito assegnato al Garante del contribuente di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente (art. 13, comma 6, dello Statuto del contribuente) o la possibilità di intervento in via sostitutiva della Direzione regionale o compartimentale in caso di «grave inerzia» dell’ufficio che ha adottato l’atto illegittimo (art. 1 del d.m. n. 37 del 1997).

Anche in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall’annullamento di un atto inoppugnabile”.

La conclusione è che esiste un interesse pubblico alla corretta tassazione e che esso è comprovato da una serie di possibili rimedi e di principi esistenti (nessuno dei quali è tuttavia coercitivo). Ma di fronte a questa esigenza di garanzia del contribuente (e della collettività che le regole si è data), può esservi dall’altro lato un problema di “stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico”, che consiglia di non annullare un atto impositivo inoppugnabile. A questo punto il far prevalere l’uno o dell’altro dei due interessi diventa una questione facoltativa per l’ente a cui l’istanza di autotutela è rivolta. E facoltativa diventa anche la risposta.

A nostro modesto avviso, la questione della stabilità dei rapporti giuridici pare che attenga al diritto amministrativo e nei manuali della materia la si ritrova con facilità, proprio in rapporto alla revisione degli atti pubblici. Una concessione, un’autorizzazione, in genere un atto che abbia prodotto degli effetti richiede davvero, prima di essere annullato, un’attenta valutazione delle conseguenze sui rapporti giuridici posti in essere in conseguenza dell’atto stesso. In ambito tributario l’unica conseguenza è il ripristino della corretta imposizione. Ancora una volta l’autotutela amministrativa viene sovrapposta a quella tributaria, malgrado quest’ultima abbia una normativa specifica e dei riferimenti di principio sensibilmente diversi. E che le elaborazioni della dottrina e di molta giurisprudenza abbiano da tempo abbandonato questa datata impostazione.