La violazione dell’obbligo di allegazione non è sanata dalla produzione in giudizio dell’atto richiamato.

Interessante sentenza della Sezione Tributaria la n. 17510 del 14 luglio 2017 (Pres. Di Iasi, Rel. Carbone). La questione è quella dell’obbligo di allegazione di cui all’articolo 7 dello statuto dei diritti del contribuente.

Per la Corte, nel caso specifico, l’Agenzia, pur indicando quale unica fonte della rettifica di valore di un immobile la stima tecnica dell’Agenzia del territorio, non ha allegato la perizia all’accertamento, né ha riprodotto  quantomeno le parti essenziali della stessa. Al contrario, si è limitata ad informare che di essa «è possibile prendere visione presso questo ufficio».

Ora, in tema di rettifica dei valori immobiliari, l’art. 52, comma 2 -bis, d.P.R. 131/1986, aggiunto dall’art. 4 d.lgs. 32/2001, commina la nullità dell’accertamento motivato per relationem quando l’atto richiamato dall’avviso non sia ad esso allegato, né in esso riprodotto per contenuto essenziale; ancor prima, l’art. 7 I. 212/2000 ha prescritto che gli atti tributari motivati per relationem devono recare in allegato gli atti richiamati. Pertanto, e già con l’entrata in vigore dell’art. 7, l’avviso di rettifica è nullo se non vi è allegata la stima UTE in base alla quale l’ufficio finanziario dichiara di rettificare il valore del cespite (Cass. 26 maggio 2008, n. 13490).

Secondo la Corte tale nullità non può essere sanata per raggiungimento dello scopo in giudizio, poiché la motivazione dell’atto impositivo ha la funzione di garantire una difesa certa anche riguardo alla delimitazione del thema decidendum (Cass. 17 ottobre 2014, n. 21997). La tesi del giudice d’appello per cui la produzione in giudizio dell’atto richiamato sana l’omessa allegazione all’avviso richiamante si configura allora a stregua di interpretatio abrogans delle norme di legge sull’obbligo di allegazione.