Confisca di prevenzione non automatica sui beni dell’evasore fiscale.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, nell’argomentatissima sentenza n. 53003 del 21 novembre 2017 della sesta sezione penale (Pres. Conti, Rel. Villoni) accoglie il ricorso di un notaio a cui carico era stata disposa la confisca degli immobili di proprietà nel contesto di una inchiesta per frode fiscale. La stessa era stata peraltro preceduta da altre due indagini, sempre per violazioni tributarie.

Il principio affermato dalla Corte è che viene esclusa la corrispondenza tra status di evasore e confisca. Questo non perché i reati di natura tributaria non possano fungere da presupposto di operatività della cd. pericolosità generica. Ma occorre tuttavia, che vi sia consapevolezza che si tratti di soggetti che vivono abitualmente di traffici delittuosi.

Nel caso in cui, invece, a fianco dei proventi illeciti vengano percepiti anche redditi del tutto regolari, diventa problematico sostenere che anche il residuo reddito, ove lecitamente prodotto, finisca per risultare contaminato dalla condotta (certamente) illecita di sottrazione alla tassazione.

Quindi si conclude che “il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del D. Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all’evasore fiscale, in sé e per sé considerato>) pur dovendo essere necessariamente integrata con le precisazioni sopra indicate”.