Contraddittorio sugli studi di settore non attivato per ragioni da imputare al contribuente: il dato parametrico è immodificabile. Tutto giusto?

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 15 giugno 2017, n. 14970 della sesta sezione civile (Pres. Iacobellis, Rel Iofrida) considera una vicenda nella quale, a fronte della richiesta di instaurazione del contraddittorio sugli studi di settore il contribuente era rimasto inerte.

Sovvertendo quindi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, i Giudici della sesta sezione ritengono che tale mancata attivazione del contraddittorio preventivo renda di fatto applicabile il risultato numerico di GERICO senza bisogno di altri approfondimenti. Letteralmente: ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri”.

Con il massimo rispetto per la Corte, riteniamo tuttavia sbagliata questa lettura della norma e delle precedenti sentenze delle Sezioni Unite sul tema. Una conseguenza c’è sicuramente nella mancata attivazione del contraddittorio per colpa del contribuente: l’accertamento che sarebbe nullo in caso di assenza di contraddittorio per omissione dell’Ufficio, non può ovviamente essere tale quando la responsabilità della mancata attivazione è della parte accertata.

Ma ci sembra che gli effetti finiscano qui. Il dato numerico, in altre parole, rimane una presunzione semplice senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza. E che non può comunque essere attivata in assenza di “gravi anomalie” come aveva rilevato nel caso specifico, correttamente a nostro avviso, la CTR. Non esiste un effetto sanzionatorio nella mancata presenza del contribuente alla fase preliminare. Le proprie osservazioni, in relazione alle ragioni per cui il dato “standard” non può essere a lui riferito, le potrà certo svolgere in corso di giudizio tributario. Al più questa difesa “ritardata” produrrà qualche effetto nelle spese di causa, ma non certo nella intangibilità del contenuto dell’accertamento.