Credito d’imposta non riconosciuto: non è legittima la diretta iscrizione a ruolo del recupero

Credito d’imposta non riconosciuto: non è legittima la diretta iscrizione a ruolo del recupero

La diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 dei 1972, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, solamente quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo

Lo precisa la Corte di Cassazione, V Sezione Civile, nella sentenza n. 19860 del 5 ottobre 2016, Presidente Salvago, Relatore De Masi.

La Corte ricorda come precedente giurisprudenza ha avuto modo di precisare che con le predette procedure di controllo automatizzato “non possono risolversi questioni giuridiche” e che già nell’ordinanza n. 5318 del 2012 si è chiarito “che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; cori la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica”.

Nel caso in questione l’Amministrazione aveva proceduto al recupero del maggior credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui all’art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000, indicato nel modello UNICO/2007, per l’anno 2006, come proveniente da precedente dichiarazione, credito dell’importo di euro 342.190,00 risultato, a seguito di controllo automatizzato basato sul raffronto con le precedenti dichiarazioni, inesistente.

La Corte prende quindi come riferimento i predetti principi relativi al recupero dei crediti non spettanti, enunciati per una fattispecie che presenta indubbiamente profili di analogia con quella in esame. Da questi precedenti fa quindi discendere la conseguenza che il disconoscimento del credito di imposta del contribuente non poteva avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero, con – motivata – revoca che ne spiegasse le ragioni con riferimento alle specifiche regole sul credito d’imposta per incrementi occupazionali (ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000).