Giurisdizione tributaria sulla esecuzione forzata tributaria in assenza di notifica dell’atto prodromico: la lettura delle Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione  a sezioni unite nella sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017 (pres. Amoroso, Rel. Bielli) precisa che rientra nella giurisdizione del giudice tributario l’opposizione sul provvedimento di esecuzione forzata tributaria se l’atto presupposto non è stato notificato.

Una società impugnava aveva impugnato davanti alla Ctp il verbale di pignoramento mobiliare eseguito dall’Agente della riscossione, sollevando, tra l’altro, l’eccezione relativa al fatto che tale  provvedimento non fosse stato preceduto dalla notifica dei titoli esecutivi.

Dopo alcune vicende del giudizio, la questione è stata devoluta al primo presidente della Suprema corte, rilevando l’esistenza di precedenti non omogenei.

La Corte predilige, nella sentenza, l’orientamento più datato secondo il quale “sotto l’aspetto letterale, l’art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell’intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell’esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che l’impugnazione di un atto dell’esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell’atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell’atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.).

Secondo un più recente orientamento, invece, si riteneva che l’opposizione dovesse comunque essere proposta dinanzi al giudice ordinario, anche in mancanza di notifica dell’atto presupposto.

Le Sezioni Unite, come detto, prediligono l’altra interpretazione affermando il principio di diritto secondo cui «in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario».