L’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’avviso di accertamento ne determina la nullità. Non si possono cercare i presupposti della pretesa in due presupposti differenti e tra loro inconciliabili.

L’ordinanza n. 18767 del 10 settembre 2020 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Triscari) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza di appello nella quale la CTR aveva ritenuto la motivazione dell’avviso di accertamento  contraddittoria e insufficiente, non consentendo di ricostruire esattamente l’iter logico seguito dall’ente impositore al fine di garantire il diritto di difesa del destinatario.

In particolare l’Ufficio aveva richiamato le regole sull’abuso del diritto e, al contempo quelle relative all’interposizione fittizia.

La Corte ricorda che il presupposto si cui si fonda la pretesa con la quale si contesta l’abuso del diritto è il fatto che sia stato utilizzato uno strumento giuridico negoziale di per sé lecito ma, tuttavia, piegato per una finalità distorta, costituendo solo un mezzo per perseguire vantaggi fiscali non leciti. In questo contesto, la figura della interposizione fittizia di persona si pone in una prospettiva diversa: non è l’uso di uno strumento negoziale, di per sé lecito, che viene in considerazione, ma la creazione di una situazione di apparenza negoziale i cui effetti, in realtà, non sono voluti dalle parti contraenti.

Per i Giudici di Legittimità dunque questa differenziazione dell’ambito di applicazione dei due istituti, sui quali il giudice del gravame ha fondato la considerazione di fondo della contraddittorietà dell’avviso di accertamento e, quindi, della sua mancanza di chiarezza circa le ragioni fondanti la pretesa, non è stata colta dalle censure di parte ricorrente, che hanno, invero, argomentato in base a considerazioni ad essa non conferenti.

Con l’occasione la Corte ricorda come, relativamente alle sentenze di merito, sia denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione». Situazioni che, nel caso specifico, non appaiono sussistenti.