Responsabilità penale del liquidatore per omesso versamento: non è configurabile in mancanza di risorse.

Con riguardo alla responsabilità penale del liquidatore di società per il mancato versamento delle imposte, allorquando il debito si sia formato nel periodo di gestione di precedente organo amministrativo e l’omissione sia dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore, non si configura il reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. 70/2000 a carico di quest’ultimo.

Così si esprime la III Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 17727 del 29 aprile 2019 (Pres. Sarno, Rel. Reynaud).

Per la verità la Corte ricorda come sulla questione si siano formati due diversi indirizzi giurisprudenziali.

Secondo il primo, in linea col quale si collocava la sentenza impugnata, risponde, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali. Ciò in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (si vedano: Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013).

Una più recente lettura, in relazione all’analogo delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, ha invece affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde del delitto previsto dall’art. 10 -bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti (Sez. 3, n. 21987 del 28/04/2016).

La Corte sottolinea come tale ultima decisione spieghi che la conclusione è ricavabile dalle limitazioni fissate dall’art. 36 del d.P.R. 602 del 1973 alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

Benché tale disposizione  si riferisca esclusivamente alle imposte sui redditi, per la Corte il principio di cui essa è espressione risponde all’esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all’insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria e rispetto ai quali nessuno specifico motivo di rimprovero può essere mosso all’agente. E tale interpretazione viene condivisa.