Sanzione al contribuente per dichiarazione in ritardo anche se l’adempimento è stato affidato a un professionista.

Avevamo visto l’Ordinanza n. 11832 della Corte di Cassazione dello scorso giovedì 9 maggio e il relativo commento sul principale quotidiano economico nazionale del giorno successivo.

La sensazione, lo diciamo con il massimo rispetto per la fonte dei commenti e per gli autori (sappiamo bene che annotare “a caldo” una massima non è lavoro agevole….) è che dovremmo tutti cercare di più di fare delle riflessioni e meno dei riassunti.  E’ più difficile, si rischia di sbagliare, ma è il solo modo per dare un modesto contributo all’elaborazione interpretativa della materia.

Ebbene, se andiamo a sviscerare i principi alla base di questa ordinanza, non riusciamo ad essere d’accordo con le conclusioni. Anzi, auspichiamo che su massime come questa non si costituisca e non si consolidi alcun orientamento futuro della Corte.

Le conclusioni della Cassazione sono quelle per cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione non possono considerarsi assolti con l’affidamento degli stessi ad un professionista del settore. Quindi secondo la VI Sezione è da sanzionare il contribuente che, dopo aver incaricato il professionista, non abbia posto in essere una attività di controllo e di vigilanza sulla effettiva esecuzione degli adempimenti nei termini da parte dell’incaricato.

Commentando queste elaborazioni, che coinvolgono diversi riferimenti sul piano normativo ed interpretativo, il pericolo è di avventurarsi in pedanti passaggi logico-giuridici che possono anche condurci a conclusioni tra loro di segno contrastante.

Cerchiamo allora di fare un’operazione più semplice possibile. Proviamo a porci una serie di domande. A cui dare un esito positivo o negativo. E potremmo ragionare così:

E’ vero che la riforma delle sanzioni tributarie del 1997 ha veicolato il principio penalistico della personalità della sanzione? SI NO
E’ vero che questo contesto è dunque da sanzionare solo l’autore materiale della violazione? SI NO
E’ vero che la Legge 296 del 2006 ha introdotto una specifica sanzione per gli errori degli intermediari professionali? SI NO
E’ vero quindi che ad una violazione deve corrispondere un autore e una sola sanzione? SI NO
E’ vero che il concorso in una violazione fa riferimento al concetto dell’articolo 110 cp e quindi ad un comune agire unitario di più persone? SI NO
E’ vero che nel caso di una dichiarazione affidata ad un professionista nei termini e inviata in ritardo l’azione è unica ed è solo opera del professionista? SI NO
E’ vero che un principio notorio suggerisce che affidando una causa ad un avvocato il cliente non si deve preoccupare in prima persona di controllare le notifiche, affidandosi ad un ingegnere non si debbono rifare i calcoli strutturali, incaricando un medico di analisi del sangue non si deve onerare il paziente di un personale controllo dei trigliceridi? SI NO
E’ vero che nell’affidamento di un incarico professionale se il professionista sbaglia non si può applicare al cliente la responsabilità per “culpa in vigilando” cioè la stessa che si ha in caso di un’azione a danno di terzi compiuta da un figlio minore (cioé senza la piena capacità d’agire)? SI NO
E’ vero che la sanzione tributaria (art. 7 D.Lgs. 472/97) è commisurata alla gravità della violazione e quindi una situazione in cui un contribuente si affida a un professionista e questi, nell’inviare molte dichiarazioni ne omette una, non configura un comportamento grave tale da colpire con una sanzione pesante (o addirittura con due per i due distinti soggetti)? SI NO

 

Bene, se avete risposto sì a tutte le domande, sappiate che la Suprema Corte, seguendo una logica evidentemente del tutto opposta, nell’ordinanza di cui trattiamo ha incasellato una serie completa di no.