Commercialista e prestazioni gratuite: quando il Fisco non può presumere compensi
Con l’ordinanza n. 4135 del 24 febbraio 2026, la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Angarano) torna sul tema della gratuità delle prestazioni professionali ai fini fiscali, chiarendo che il professionista può svolgere attività senza compenso purché tale scelta sia ragionevole e adeguatamente dimostrata in giudizio.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento Irpef con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ridotto le perdite dichiarate da una commercialista, recuperando a tassazione presunti compensi relativi a numerose trasmissioni telematiche di dichiarazioni dei redditi. Secondo l’Ufficio, l’elevato numero di pratiche non remunerate costituiva un comportamento antieconomico.
I giudici di merito avevano però accolto il ricorso della contribuente, valorizzando diversi elementi: la semplicità delle prestazioni (mere trasmissioni telematiche), il contesto personale dei rapporti con i clienti (parenti e amici), nonché il fatto che la professionista svolgesse parallelamente un lavoro dipendente. A supporto della tesi difensiva erano state inoltre prodotte dichiarazioni dei clienti che attestavano la gratuità delle attività.
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, escludendo la presenza di una motivazione apparente nella sentenza di merito e riconoscendo la coerenza logica delle valutazioni operate dal giudice regionale.
Il principio che emerge è che la gratuità di alcune prestazioni professionali non è di per sé indice di inattendibilità o antieconomicità dell’attività. Tuttavia, il professionista deve dimostrare in modo credibile le ragioni della scelta e il contesto in cui essa si inserisce.
La decisione conferma quindi che, in ambito tributario, la valutazione dell’antieconomicità non può prescindere dall’analisi concreta delle circostanze del caso.