La Cassazione torna ad esprimersi sui rimborsi IRPEF dei pensionati residenti all’estero

Con Ordinanza n. 4314 del 25 febbraio 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Rosa, Rel. Chieca) torna sul tema della tassazione delle pensioni dei residenti all’estero e, con ordinanza n. 4314 del 25 febbraio 2026, accoglie il ricorso di un pensionato trasferitosi in Portogallo, cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso delle ritenute IRPEF operate dall’INPS sulla pensione 2016.

Il nodo è l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Portogallo del 14 maggio 1980: l’art. 18 attribuisce in via esclusiva allo Stato di residenza la potestà impositiva sulle pensioni, come chiarito dall’avverbio “soltanto”, con la conseguenza che l’Italia non può tassare le pensioni corrisposte a un soggetto fiscalmente residente in Portogallo.

La CTR Abruzzo aveva però negato il rimborso per due motivi: da un lato, perché in Portogallo il contribuente godeva del regime di esenzione decennale per “residenti non abituali”, con rischio di “doppia non imposizione”; dall’altro, mancava – a suo dire – il formale attestato previsto dall’art. 27, par. 2, della Convenzione, ritenendo non equipollenti i certificati di residenza fiscale prodotti.

La Suprema Corte smentisce entrambe le rationes decidendi, richiamando la propria giurisprudenza: in materia di doppia imposizione rileva il potenziale assoggettamento illimitato a tassazione nello Stato di residenza, non l’effettivo prelievo; lo scopo delle convenzioni è evitare la sovrapposizione delle potestà impositive, non garantire in ogni caso un livello minimo di tassazione. La mancata imposizione nello Stato estero, dovuta a un regime di favore, non legittima quindi la tassazione italiana in deroga alla Convenzione.

La decisione conferma la linea favorevole ai pensionati esteri: 1) la Convenzione Italia–Portogallo attribuisce in via esclusiva al Portogallo la tassazione delle pensioni dei soggetti ivi residenti, a prescindere dall’effettiva imposizione locale; 2) ai fini del rimborso delle ritenute IRPEF italiane, è sufficiente un’idonea certificazione di residenza fiscale straniera, senza necessità di un attestato “tipico” o con formule particolari.

In sede contenziosa, diventa quindi centrale raccogliere e produrre tempestivamente la documentazione di residenza fiscale estera, valorizzando l’orientamento ormai consolidato della Cassazione in materia di rimborsi IRPEF su pensioni di residenti in Portogallo, Svizzera e Regno Unito.