Tracciabilità dei pagamenti e riduzione dei termini di accertamento: chiarimenti dell’Agenzia sull’acquisto di valori bollati
Con la risposta a interpello n. 77 del 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità della riduzione dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del d.lgs. 127/2015 a favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi alle operazioni di importo superiore a 500 euro. Il quesito riguarda il caso di una società che intende effettuare pagamenti in contanti, di importo superiore alla soglia indicata, per l’acquisto di valori bollati, operazioni non accompagnate da fattura elettronica né da certificazione dei corrispettivi.
La società istante ritiene che tali operazioni non rientrino nell’ambito applicativo della norma, sostenendo che l’acquisto di valori bollati non integri una “operazione” rilevante ai fini IVA e che, pertanto, il relativo pagamento in contanti non comporti la perdita del beneficio della riduzione dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate richiama preliminarmente la disciplina di riferimento, evidenziando che la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento è riconosciuta ai soggetti passivi IVA che documentano tutte le operazioni attive mediante fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio ovvero mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e che, contestualmente, garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti e di quelli effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Con specifico riferimento al requisito della tracciabilità, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’obbligo riguarda l’insieme delle operazioni realizzate dal contribuente nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In tale ambito devono pertanto ricomprendersi anche gli acquisti di valori bollati, indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini IVA.
Alla luce di tale interpretazione, l’Agenzia conclude che l’effettuazione di pagamenti in contanti di importo superiore a 500 euro per l’acquisto di valori bollati integra l’utilizzo di strumenti di pagamento non tracciabili e risulta quindi incompatibile con i presupposti richiesti per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del d.lgs. 127/2015.
Ne consegue che il ricorso al contante per tali operazioni comporta, di per sé, l’impossibilità di accedere al beneficio, a prescindere dalla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa. La risposta in commento conferma dunque l’orientamento restrittivo dell’Amministrazione finanziaria in materia di tracciabilità dei pagamenti, ribadendo che anche una singola operazione effettuata con modalità non tracciabili, se di importo superiore alla soglia prevista, può determinare la perdita della riduzione dei termini di accertamento per il periodo d’imposta interessato.
