Contraddittorio preventivo violato se la firma dell’atto avviene ante tempus

La Cassazione, con sentenza n. 23073 del 12 luglio 2026, risolve una questione pratica di grande rilievo per i professionisti: se l’Ufficio sottoscrive l’avviso di accertamento prima che siano trascorsi sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, il contraddittorio preventivo è violato e l’atto è illegittimo — anche se la notifica al contribuente arriva dopo la scadenza del termine.

Non conta, cioè, quando il contribuente riceve l’atto, ma quando il funzionario lo firma. La notifica è una semplice condizione di efficacia di un atto già perfetto: non sana nulla. Ugualmente irrilevante è il fatto che il contribuente non abbia presentato osservazioni nel periodo intercorrente, poiché il diritto al termine dilatorio intero è garantito a prescindere dall’uso che ne faccia. La sentenza chiarisce altresì che l’imminente scadenza del termine decadenziale dell’accertamento non costituisce ragione di urgenza idonea a giustificare l’anticipata emissione.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte:

“In tema di contraddittorio procedimentale, il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/00 è violato dalla sottoscrizione dell’atto di imposizione tributaria da parte del funzionario competente anteriore al sessantesimo giorno dal rilascio della copia del p.v.c., perché in quel momento viene esercitato il potere impositivo, ancorché l’atto sia notificato al contribuente successivamente”.

Il principio va oggi letto in parallelo con il nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente (D.Lgs. n. 219/2023, novellato dal D.Lgs. n. 192/2025), che ha generalizzato il contraddittorio preventivo a tutti gli atti impugnabili, confermando la medesima logica: il divieto di adozione anticipata cade sulla formazione dell’atto, non sulla sua notificazione. Pratica conseguenza: in sede di verifica, il professionista deve sempre controllare la data di sottoscrizione dell’avviso, non solo quella di notifica, per valutare tempestivamente l’eccezione di nullità.