Scissione di associazione professionale in STP: trattamento delle ritenute sui compensi incassati, il punto dell’Agenzia.

Con la Risposta a interpello n. 21/2026 del 28 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta un tema di particolare rilevanza pratica nella recente disciplina delle operazioni straordinarie che coinvolgono le attività professionali: il trattamento delle ritenute d’acconto sui compensi relativi a prestazioni rese da un’associazione professionale ma incassati, a seguito di scissione totale, da una società tra professionisti (STP).

Il caso si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dall’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal d.lgs. n. 192/2024, volto a garantire la neutralità fiscale nel passaggio dal regime del lavoro autonomo a quello del reddito d’impresa

L’Agenzia chiarisce, in linea con la lettera dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973, che la ritenuta d’acconto deve essere applicata esclusivamente quando il percipiente produce redditi di lavoro autonomo, restando invece esclusa per le prestazioni effettuate nell’esercizio d’impresa. Poiché, a seguito della scissione trasformativa, i crediti vengono incassati da una STP – soggetto che produce reddito d’impresa – viene meno il presupposto soggettivo per l’applicazione della ritenuta, anche se le prestazioni sono state rese originariamente in ambito professionale.

Particolarmente rilevante è l’affermazione secondo cui il momento impositivo, ai fini dell’applicazione della ritenuta, va individuato nella corresponsione del compenso, assumendo rilievo la natura del soggetto percettore in tale momento, e non quella del soggetto che ha materialmente svolto la prestazione. In questa prospettiva, l’Agenzia adotta un approccio coerente con la funzione della ritenuta quale strumento di anticipazione dell’imposta personale del percipiente, che nel caso di specie non è più IRPEF ma IRES.

La risposta si segnala anche per l’attenzione agli obblighi operativi, imponendo alla STP di informare i clienti della mutata veste giuridica, così da evitare erronee applicazioni della ritenuta da parte dei sostituti d’imposta.

Al contempo, viene salvaguardata la posizione della STP nell’ipotesi in cui la ritenuta venga comunque operata, riconoscendo la piena scomputabilità dall’IRES ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR.

Nel complesso, l’interpello rappresenta un chiarimento importante per gli operatori offrendo un utile punto di riferimento per future operazioni di riorganizzazione delle strutture professionali.