Confermata la non retroattività del “lieve inadempimento”.

I benefici per il contribuente stabiliti dal decreto legislativo 159/2015 che ha introdotto il nuovo articolo 15-ter nel Dpr 602/1973 (richiamato in relazione a diverse fattispecie) non sono applicabili ai rapporti precedenti all’entrata in vigore della riforma della riscossione. Tale lettura caratterizza l’Ordinanza 9 novembre 2017, n. 26631 della sesta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Solaini).

Il predetto articolo, rubricato “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate” prevede che i ritardi di breve durata ovvero taluni errori di limitata entità non comportino l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

La tesi della irretroattività era peraltro stata sostenuta nella circolare 29/04/2016 n. 17/E dall’Agenzia delle Entrate. E la stessa Suprema Corte nella sentenza n. 9176 della quinta sezione civile, del 6 maggio 2016 aveva escluso l’applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento affermando che in ogni caso è applicabile solo per gli avvisi bonari e per le adesioni degli accertamenti. Si era così di fatto esclusa l’applicazione all’acquiescenza e anche a conciliazione e mediazione, con il risultato di andare per taluni aspetti in contrasto con quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare citata.

La Corte nell’ordinanza del 9 novembre 2017 espone come “Nel caso di specie, il mancato tempestivo pagamento non è dipeso da un errore della Amministrazione, o da obiettive condizione di incertezza della norma, bensì, il ritardato versamento è dipeso dal comportamento negligente del contribuente che non è possibile sanare, benché lieve, secondo la normativa applicabile ratione temporis, se non violando il disposto normativo richiamato dall’ufficio ricorrente, pertanto, il mancato pagamento di una delle rate anche diverse dalla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni in misura piena”.