Finanziamento con clausola di recesso “ad nutum”: non spetta l’imposta sostitutiva agevolata.

Finanziamento con clausola di recesso “ad nutum”: non spetta l’imposta sostitutiva agevolata.

L’imposta sostitutiva dello 0,25% sul capitale erogato non è applicabile al contratto di mutuo contenente una clausola che consente all’istituto mutuante di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi. Questo anche nell’ipotesi in cui la clausola di recesso ad nutum a favore della banca sia contenuta in un contratto di conto corrente, aperto pochi giorni prima, su cui viene regolato il finanziamento.

Lo afferma la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza 16 marzo 2018, n. 6504 (pres. Chindemi, rel. Stalla).

Nel caso specifico si è quindi valutata la riferibilità di una operazione di finanziamento formalmente di durata superiore ai 18 mesi e di un’apertura di conto corrente con clausola di recesso unilaterale a favore della banca.

La Corte ricorda una recente decisione su un caso identico (sentenza n. 7254/16) e afferma che ciò che assume rilievo determinante è l’assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dalle vicende successive del rapporto.

Per questo la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l’azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi, priva dall’origine il credito della sua natura temporale (medio-lunga) richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito (Cass. 28879/08, con richiamo a Cass. 1585/94, 4792/02, 11165/05, 14046/06; nello stesso senso, più di recente, Cass. 12928/13 e 2188/15).

Nella fattispecie in esame (resa anch’essa peculiare dall’articolazione contrattuale tra conto corrente bancario da un lato, ed apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, dall’altro) viene ribadito che l’effetto ostativo all’agevolazione, così individuato, deve operare anche nell’ipotesi in cui la clausola di recesso ad nutum – a favore della banca – sia contenuta in un contratto di conto corrente che – in esito all’applicazione del criterio interpretativo di valutazione complessiva ed interdipendente del regolamento negoziale tra le parti (rilevante, per l’imposta di registro, anche ex art. 20 d.P.R. 131/86, nella formulazione vigente ratione temporis) – risulti collegato al contratto di finanziamento.