Il recupero dell’IVA a credito in fase di accertamento non può avvenire in virtù di un mero giudizio quantitativo di congruità del costo, tranne che in casi di macroscopica antieconomicità dell’operazione.

Con sentenza n. 19341 del 17 settembre 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. D’Aquino) torna ad esprimersi sul tema del giudizio di inerenza circa la detraibilità dell’IVA con riferimento ad una controversia sorta tra una società contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha preliminarmente ribadito come secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia unionale il principio della rivalsa è da considerare fondamentale nel sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa eurounitaria. Il meccanismo delle detrazioni e, quindi, dei rimborsi, è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le proprie attività economiche garantendo la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette esse stesse all’IVA (Volkswagen, C-533/16, Sea Chefs Cruise, C-133/18).

Uniformandosi a tale principio la Corte stessa ha dunque osservato come il principio dell’inerenza debba essere valutato secondo un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, correlato all’attività di impresa. Conseguentemente, in tema di IVA, la detrazione non può essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione IVA con lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Tali affermazioni costituiscono un corollario della neutralità dell’IVA, che impone la detraibilità dell’IVA assolta a monte, in quanto la stessa imposta non può essere un costo per un committente (cessionario) che sia soggetto IVA, salvo che risulti che l’operazione sia estranea all’attività imprenditoriale, sia in quanto bene destinato a esigenze private (Hotel Scandic G`àsalAck, C-412/03), sia in quanto non vi sia un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto (SPÒ Landesorganisation I.Krnten, C-267/08; Lajvér, C-263/15), ovvero nel caso in cui venga dedotta la inesistenza della operazione sottostante l’emissione della fattura, ovvero la falsità della fattura (Cass., n. 33574/2018, cit.).

Nei fatti una società per azioni operante nei settori del gioco e dei servizi di pagamento impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 con accertamento di maggiore IVA, interessi e sanzioni, conseguente a una operazione di acquisizione a debito da parte della società – per la quale era stata negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella parte afferente a costi per consulenze professionali sostenuti dalla società controllante della contribuente e da questa riaddebitati alla società veicolo, odierna contribuente (successivamente fusasi per incorporazione con la società obiettivo) – in quanto costi non inerenti a termini dell’art. 75, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sostenuti a giudizio dell’Ufficio nell’esclusivo interesse della società controllante quali shareholder activities. La CTP di Milano accoglieva il ricorso, mentre la CTR della Lombardia riformava il giudizio accogliendo l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello in particolare aveva ritenuto che la mancata produzione della fattura ripresa a tassazione, come anche delle notule dei professionisti, non consentisse di accertare se si trattasse di attività professionali connesse all’operazione o di un mero studio preventivo di fattibilità e che spettasse al contribuente provare l’inerenza dei costi. La società contribuente proponeva dunque ricorso per cassazione lamentando tra gli altri violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della Direttiva IVA 77/388/CEE e dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto non inerenti i e violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), per non avere la CTR correttamente effettuato la verifica di inerenza dei costi per consulenze legali riaddebitate dalla controllante alla ricorrente.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso e censurando come nel caso di specie la CTR non avesse accertato, ai fini dell’esclusione della detrazione, la macroscopica antieconomicità ovvero l’evidente incongruità dell’operazione, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di IVA, la detrazione non può essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione IVA con lo svolgimento dell’attività imprenditoriale”.