La ripartizione dell’onere probatorio nelle indagini finanziarie

La ripartizione dell’onere probatorio nelle indagini finanziarie

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 711 del 13 gennaio 2017 della quinta sezione (Pres. Tirelli, rel. Tricomi), esamina una questione relativa ad un accertamento fiscale basato su indagini finanziarie ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 600/73.

Secondo la Corte qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. sent. n.21303/2013).

Al contempo, tuttavia, l’Ufficio deve esaminare le ragioni del contribuente e provare eventualmente  l’inefficacia degli elementi giustificativi da questi addotti a sostegno delle proprie difese.

Sbaglia inoltre il Giudice (come nel caso ha fatto la CTR) che non consideri, sulla base delle necessarie argomentazioni introdotte dalle parti, queste due fasi, ambedue necessarie a perfezionare l’accertamento.