La Corte di Cassazione, sezione filtro, con l’ordinanza n. 23585 depositata il 23 settembre 2019 (Pres. Greco, Rel. Luciotti), ha ribadito la sussistenza di unl litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in caso di atti impositivi nei confronti della prima che abbiano effetti anche sui secondi.
La Corte ricorda al riguardo che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.
Quindi tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Il passaggio appena citato, che risale alla sentenza delle Sezioni Unite nella sentenza n. 14815 del 2008, è stato ribadito successivamente dalle sezioni semplici fino ad oggi.
Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, come sembra nel caso di specie, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi.
Viene quindi, nel caso specifico, dichiarata la nullità dell’intero giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rimessione agli atti alla CTP visto che la causa non poteva essere decisa limitatamente alla società e a taluni soci, ma occorreva coinvolgere tutti i soggetti interessati.