Operazioni soggettivamente inesistenti: le (diaboliche) prove richieste al cessionario in buona fede.

Non ci convincono del tutto le due ordinanze gemelle (numero 3473 e numero 3474) depositate il 13 febbraio 2018 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti). E ci paiono non esaustivi alcuni commenti, anche autorevoli, sulla stampa di oggi.

La questione è quella nota del recupero iva su operazioni solo soggettivamente inesistenti. Le due vicende, analoghe, si chiudono con la soccombenza del contribuente.

La Corte ribadisce che in questi casi “spetta all’Amministrazione finanziaria, che contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, di provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante, anche in via indiziaria, — quindi, «non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente» (cfr. Cass. n. 10414 del 12/05/2011; id. n. 23560 del 20/12/2012 e n. 17818 del 2016), «spettando, poi, al contribuente l’onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti”.

Circa la prova a carico dell’amministrazione “possono rilevare, in via indiziaria, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione”.

E fin qui siamo nell’ambito di una ricostruzione del tutto condivisibile.

Ma non lo è la conclusione del ragionamento, ovvero in definitiva la sentenza.

I Giudici infatti evidenziano come “al cospetto degli elementi probatori forniti dall’amministrazione finanziaria, come in premessa indicati (tra cui va ricordata, per la sua significatività, la mancanza, in capo alla società emittente le fatture contestate, di una sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione delle prestazioni fatturate), la CTR ha correttamente applicato le disposizioni censurate ed i principi giurisprudenziali sopra enunciati, con la conseguente inversione dell’onere probatorio, dando atto, con accertamento in fatto non censurato (con la conseguenza che là dove la ricorrente pretende una rivalutazione delle risultanze processuali, il motivo è anche inammissibile), che la società contribuente non aveva affatto adempiuto a detto onere”.

Secondo il nostro modestissimo parere, però, la questione dell’onere probatorio a contrario non è ben trattata né dalla CTR, da quello che viene riferito, né dalla Corte. L’onere probatorio posto a carico del contribuente non è da poco, visto che si deve dimostrare che la situazione fraudolenta non era conoscibile con la normale diligenza. Poniamo allora che il cessionario sia a qualche centinaio di chilometri dal cedente. Può bastare che a due o trecento chilometri di distanza non esista una struttura produttiva per far pagare l’IVA frodata a colui che l’ha già pagata? Può chiedersi a questo soggetto di fare verifiche in loco per ogni acquisto? E se queste circostanze, come accade molto spesso, per logica comune non erano conoscibili (lo saranno anni dopo in seguito ad una indagine della Guardia di Finanza di altra regione, magari) che prova a contrario deve dare il contribuente?

La questione merita a nostro avviso attenzione. Se l’amministrazione ricostruisce una prova della frode occorre fare forse un passaggio in più e dimostrare, se non la partecipatio fraudis, almeno la conoscenza o la conoscibilità della frode.

Nella costruzione della Corte invece se c’è una frode a Torino (e non si trovano strutture produttive) automaticamente si fa pagare l’IVA a un cliente, che l’ha già pagata, e che magari lavora a Palermo. Sul presupposto della mancanza di strutture produttive a Torino. Tutto logico?

E infine, per la parte di motivazione della CTR recepita e trascritta dalla Corte c’è forse da chiedersi: una sentenza che apodditticamente afferma che la società contribuente non ha assolto all’onere probatorio contrario può dirsi ben motivata?

Restiamo con i nostri dubbi aspettando qualche sentenza che affronti le questioni che ci siamo permessi di evidenziare con un po’ più di buonsenso.