IRAP professionisti: non è sufficiente la presenza di dipendenti e collaboratori per configurare l’autonoma organizzazione. Occorre verificare in concreto la quantità e qualità del lavoro di terzi.

L’ordinanza n. 20789 del 30 settembre 2020 della Sezione filtro della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. D’Aquino) respingendo la proposta del relatore,  accoglie il ricorso di un medico a cui la CTR aveva ritenuto applicabile l’IRAP sul presupposto che «dalla documentazione allegata al ricorso, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, risulta che il contribuente si è avvalso di collaboratori e lavoratori dipendenti».

La Corte rammenta come l’art. 2 d. Lgs. n. 447/1997, nella formulazione pro tempore, stabilisse che «presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».

Dunque ai fini della sussistenza del presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione, non è sufficiente accertare che il contribuente si sia avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questo fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso nel caso in cui il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass., Sez. VI, 19 novembre 2019, n. 30085; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 21679; Cass., Sez. U., 10 maggio 2016, n. 9451), come anche nel caso in cui il contribuente impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività (Cass., Sez. VI, 26 settembre 2016, n. 18881).

Per i Giudici di Legittimità non è, pertanto, conforme ai suddetti principi la sentenza della Corte di merito, nella parte in cui si è limitata ad accertare che «dalla documentazione allegata al ricorso, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, risulta che il contribuente si è avvalso di collaboratori e lavoratori dipendenti», laddove la Corte avrebbe dovuto accertare ulteriormente (e in concreto) se il contribuente si sia avvalso di beni strumentali e collaboratori secondo il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e non abbia impiegato più di un dipendente con mansioni esecutive.